Art. 3.
(Personale specializzato).

      1. Gli operatori assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), devono essere in grado di adempiere a tutte le mansioni inerenti l'assistenza del soggetto fruitore anche per quanto attiene alle problematiche paramediche e devono altresì essere in grado di provvedere alla mobilità del medesimo.
      2. Al fine di garantire la formazione del personale di cui al comma 1, le regioni ed i comuni istituiscono appositi corsi di formazione per il personale specializzato.
      3. Nei casi in cui sia impossibile reperire personale specializzato, si può inserire nel piano di intervento regionale un familiare in possesso della necessaria qualificazione.